IL CONSIGLIO DI STATO RAFFORZA IL DIRITTO AL PROGETTO DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato su una vicenda riguardante un progetto individuale redatto ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, (all’epoca non era ancora operativo nella provincia di Corigliano/Rossano il decreto 62/2024) accogliendo l’appello proposto da una famiglia associata ad Anffas Corigliano Rossano.

 Il giudizio di secondo grado è stato patrocinato dallo studio dell’Avv. Ettore Nesi del Foro di Firenze, ed ha censurato il sistema con cui l’amministrazione aveva calcolato il contributo economico richiesto alla persona con disabilità e alla sua famiglia per l’attuazione dei sostegni indicati nel progetto individuale.

Con la sentenza oggi pubblicata, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la determinazione della compartecipazione economica nella parte in cui l’amministrazione aveva fatto riferimento all’ISEE familiare anziché all’ISEE sociosanitario ristretto, aveva valorizzato la capacità economica dei soggetti tenuti agli obblighi alimentari, aveva imposto una quota di compartecipazione nonostante il valore nullo dell’ISEE ed aveva computato tra le risorse destinate ai sostegni anche il contributo caregiver già assegnato alla famiglia.

Importante risulta, inoltre, il passaggio della sentenza nel quale il Consiglio di Stato conferma la validità del progetto individuale redatto, confermando la centralità del percorso di valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata che aveva condotto all’individuazione dei sostegni necessari alla persona con disabilità interessata.

“Questa sentenza”, dichiara Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale, “assume un valore che va ben oltre il singolo caso. Il Consiglio di Stato, infatti, riafferma principi fondamentali che riguardano il modo stesso in cui devono essere costruiti e attuati i progetti individuali delle persone con disabilità. La valutazione multidimensionale, la partecipazione della persona e della famiglia, l’individuazione dei sostegni necessari a partire dai bisogni, dai desideri e dalle aspettative rappresentano il cuore del progetto individuale e non possono essere successivamente svuotati attraverso meccanismi che finiscono per trasferire impropriamente sulle famiglie il costo dei sostegni individuati come necessari. È una decisione che valorizza un approccio che Anffas promuove da anni e che oggi trova ulteriore conferma in una importante pronuncia del massimo giudice amministrativo”.

La sentenza è consultabile qui

 

 

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