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" I
diritti umani: |
La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone
con disabilità
(traduzione di Maria Rita Saulle ultimata
il 2 marzo 2007)
Il lungo cammino dei diritti delle persone con disabilità
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Preambolo
Gli Stati Parte di questa Convenzione,
(a) Richiamando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono
la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di
tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia
e pace nel mondo,
(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto
che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate
di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,
(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza
e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere
garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni,
(d) Richiamando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali,
il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale
sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione
Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro
le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli,
Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino
e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori
migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie,
(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione
e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone
con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro
piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità
con gli altri,
(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute
nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità
e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone
con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione
delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale,
regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità
per le persone con disabilità,
(g) Enfatizzando l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi
della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello
sviluppo sostenibile,
(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona
sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità
inerente e del valore della persona umana,
(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani
di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni
più intensi,
(k) Consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni,
le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro
partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro
diritti umani in ogni parte del mondo,
(l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese,
in particolare nei paesi in via di sviluppo,
(m) Riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da
persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità
delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento
dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione
nella società da parte delle persone con disabilità porterà
ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo
umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della
povertà,
(n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro
autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere
le proprie scelte,
(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità
di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche
e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
(p) Consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità,
che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla
base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche
o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà,
nascita, età o altra condizione,
(q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso
maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze,
sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate
e sfruttate,
(r) Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere
pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base
di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti
in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;
(s) Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere
in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e
delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità,
(t) Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità
vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente
necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle
persone con disabilità,
(u) Tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno
rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite
e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili
per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare
durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
(v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico,
sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione
e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere
pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
(w) Comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri
individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità
nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla
Carta Internazionale dei Diritti Umani,
](x) Convinti che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della
società e merita la protezione da parte della società e dello
Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie
dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle
famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone
con disabilità,
(y) Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la
promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone
con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare
i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere
la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale,
con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di
sviluppo,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
Scopo
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare
il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto
per la loro inerente dignità.
2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie
barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società
su una base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione: "Comunicazione" comprende lingue,
visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri,
le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio
semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi
alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione
e dell'informazione; "Il linguaggio" comprende le lingue parlate ed
il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;
"Discriminazione sulla base della disabilità" indica qualsivoglia
distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che
abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il
godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione,
compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
"Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti
necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo,
ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone
con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con
gli
altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
"Progettazione universale" indica la progettazione (e realizzazione)
di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone,
nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o
di progettazioni specializzate. "Progettazione universale" non esclude
dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità
ove siano necessari.
Articolo 3
Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale -
compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l'indipendenza
delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L'accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità
e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare
la propria identità.
Articolo 4
Obblighi generali
1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione
di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone
con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità.
A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:
(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre
misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare
o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca
discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle
persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
(d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto
con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche
e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
(e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione
sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione
o impresa privata;
(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi,
apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo
2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento
possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche
delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità
ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard
e delle linee guida;
(g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità
e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle
persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi
più accessibili;
(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in
merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio,
comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi
di supporto e attrezzature;
(h) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con
persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione
così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi
diritti.
2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si
impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili
e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di
conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio
per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente
applicabili secondo il diritto internazionale.
3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte
ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali
relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti
si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con
disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro
organizzazioni rappresentative.
4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento
che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con
disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte
o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno
restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà
fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione
ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto
che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che
li riconosca in misura inferiore.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti
degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.
Articolo 5
Eguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e
secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione
e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla
disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva
protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli
Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che
siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto
l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie
ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 6
Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità
sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure
per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle
libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.
2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno
sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro
l'esercizio e il godimento dei
diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.
Articolo 7
Bambini con disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno
godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte
dei bambini con disabilità su base di eguaglianza
con gli altri bambini.
2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore
interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano
il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni
che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione
in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con
gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità
e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.
Articolo 8
Accrescimento della consapevolezza
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate
allo scopo di:
(a) Sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare,
riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il
rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
(b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle
persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età,
in tutti i campi;
(c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle
persone con disabilità.
2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti:
(a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione
in vista di:
(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale
nei confronti delle persone con disabilità;
(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle
attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi
di lavoro e nel mercato lavorativo;
(b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente
tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di
rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
(c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con
disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
(d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo
alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera
indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli
Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con
disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente
fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi
aperti o offerti al pubblico, sia nelle
aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione
e l'eliminazione di
ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro
a:
(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli
edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici
e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per: (a) Sviluppare,
promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida
per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al
pubblico;
(b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi
che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità
per le persone con disabilità;
(c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità
una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano
le persone con disabilità;
(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri
Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati
e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti
esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità
a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone
con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
(g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie
ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione
di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle
primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili
al minor costo.
Articolo 10
Diritto alla vita
Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni
essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo
godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base
di eguaglianza con gli altri.
Articolo 11
Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto
internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali
sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e
la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo
i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12
Eguale riconoscimento di fronte alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il
diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.
2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità
godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri
in tutti gli aspetti della vita.
3 Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da
parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere
nell'esercizio della propria capacità legale.
4 Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della
capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire
abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani.
Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità
legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona,
che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita,
che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate
per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione
da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di
un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado
in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.
5 Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno
tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle
persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al
controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari,
mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con
disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Articolo 13
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone
con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso
la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione
dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti
diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento
legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da
parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una
appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione
della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.
Articolo 14
Libertà e sicurezza della persona
1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su
base di eguaglianza con gli altri:
(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente
e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che
l'esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare
la privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono
private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base
di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della
legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità
degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di
ricevere un accomodamento
ragionevole.
Articolo 15
Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli,
inumani o degradanti
1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto
senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa,
giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità,
su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione
crudele, inumana o degradante.
Articolo 16
Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative,
sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con
disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro
ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti
basati sul genere.
2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per
impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando,
tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed
all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie
e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni
e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di
sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi
di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza
e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi
destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente
controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il
recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione
sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma
di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta
di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo
in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé
stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione
le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all'età.
5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci,
comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini,
per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le
persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato,
perseguiti.
Articolo 17
Protezione dell'integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità
fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri.
Articolo 18
Libertà di movimento e cittadinanza
1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità
alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria
residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando
che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati
della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità
di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla
loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare
processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per
facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
(d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità,
del diritto di entrare nel proprio Paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente
dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire
una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri
genitori e di essere da questi curati.
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella comunità
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte
le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa
libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate
al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità
di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della
comunità, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere,
sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove
e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione
abitativa;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi
di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza
personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità
e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano
messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con
disabilità e siano adatti ai loro bisogni.
Articolo 20
Mobilità personale
Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con
disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza
possibile, ivi incluso:
(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità
nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii
per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto,
a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori
specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico
che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausilii alla mobilità,
strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione
tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21
Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione
Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le
persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà
di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere
e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso
ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della
presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:
(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili
e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità,
tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande
pubblico;
(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte
delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille,
delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile
mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;
(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche
attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili
e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite
Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) Riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.
Articolo 22
Rispetto della vita privata
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza
o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie
o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria
casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi
illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità
hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.
2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni
personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone
con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 23
Rispetto del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare
le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni
che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni
personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia
in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del
consenso libero e pieno dei contraenti;
(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere
liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo
tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato
secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione
familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare
tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro
fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle
persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia
e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti
dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità
assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un
aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro
responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano
pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione
di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento
e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno
a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con
disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri
genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti,
sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla
legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria
nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato
dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o
di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia
in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare
alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata
e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un
ambiente familiare.
Articolo 24
Istruzione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni
e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno
in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti
i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione
finalizzate:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali
e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con
disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività,
come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo
potenziale;
(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente
a una società libera.
2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:
(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione
generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità
non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita
o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;
(b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria
e secondaria
integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri,
all'interno delle comunità in cui vivono;
(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze
individuali;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno
del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che
ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo
della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione
di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare
la loro piena ed eguale partecipazione all'istruzione e alla vita della comunità.
A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:
(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle
modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi,
di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno
visivo ravvicinato;
(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità
linguistica della comunità dei non udenti;
(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini
ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità
e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti
che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli
Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi
insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni
e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti
i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza
della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi,
forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali
didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano
avere accesso all'istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale,
all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della
vita senza discriminazioni e sulla base dell'eguaglianza con gli altri.
A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento
adeguato alle persone con disabilità.
Articolo 25
Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto
di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni
sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le
misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso
ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere,
inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare,
gli Stati Parti dovranno:
(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità
e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili,
forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e
di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;
(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità
proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e
l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire
ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;
(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità
in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;
(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità
cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche
sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità
interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della
dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità
attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza
sanitaria pubblica e privata;
(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone
con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli,
un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata
dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi
sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;
Articolo 26
Adattamento e riabilitazione
1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno
tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare
la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale,
e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della
vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno
servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare
nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi
sociali, in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su
una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;
(b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti
gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione
delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile
alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali. 2. Gli
Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente
per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione
e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso
di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone
con disabilità, e che ne facilitino l'adattamento e la riabilitazione.
Articolo 27
Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto
all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono
o accettano liberamente in un mercato del l.avoro e in un ambiente lavorativo
aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con
disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del
diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità
durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative - anche attraverso
misure legislative - in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo
a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni
di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento
di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza
con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza
delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di
pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione
da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare
i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso
ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego
e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera
per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza
nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente,
l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività
in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico; (h) Favorire
l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche
e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi
e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con
disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità,
di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di
mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone
con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano
tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità
con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse
adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento
delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere
e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla
disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni
fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare
e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per:
(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai
servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature
e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che
siano appropriati ed a costi contenuti;
(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare
alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità,
ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che
vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per coprire
le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata,
il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;
(d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi
pubblici;
(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e
benefici per il pensionamento.
Articolo 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti
politici e l'opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri,
e si impegnano a:
(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e
pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza
con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente,
compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità
di votare ed essere eletti, tra l'altro :
(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione
siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite
scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni,
e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici
e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando
il ricorso a
nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati;
(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con
disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta,
autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.
(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità
possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici,
senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare
la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate
alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione
dei partiti politici;
(ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione
alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30
Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo
sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e
dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone
con disabilità:
(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività
culturali, in forme accessibili;
(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei,
cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso
a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con
disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale
creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche
per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità
del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti
della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole
e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai
materiali culturali.
4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni
di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica
identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e
la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su
base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo
libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:
(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile,
delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie
a tutti i livelli;
(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità
di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative
specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare
la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati
mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi
sportivi, ricreativi e turistici;
(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto
agli altri
bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo
libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi
da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività
ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Articolo 31
Statistiche e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi
i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare
politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo
di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:
(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione
sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della
vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;
(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che
regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere
disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare
a valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente
Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone
con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste
statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità
ed agli altri.
Articolo 32
Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale
e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale
per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione,
e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti
reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le
organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società
civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità.
Tali misure potranno includere, tra l'altro:
(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di
sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed
a loro accessibile;
(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche
attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi
di formazione e buone pratiche di riferimento;
(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche;
(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni
all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza
e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato
Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.
Articolo 33
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono
designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione
della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare,
in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato
di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed
a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi,
dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo,
includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere,
proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare
o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione
i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali
per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità
e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente
partecipi al processo di monitoraggio.
Articolo 34
Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità
(d'ora in poi chiamato "il Comitato"), che svolgerà le funzioni
qui di seguito indicate.
2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della
presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla
Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione
massima di 18 (diciotto) membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità
di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel
campo coperto dalla presente Convenzione. Quando designano i loro candidati,
gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite
nell'articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione
una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà
e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e
la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di
persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle
riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui "quorum" è costituito
dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei
voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore
della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli
Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due
mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine
alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che
li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno
rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla
prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione,
i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista
dal paragrafo 5 del presente articolo.
8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione
delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente
articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi
altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni,
lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro
esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni
pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere
del mandato corrispondente.
10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.
11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il
personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni
che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà
la prima riunione.
12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale,
gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea, tenendo in considerazione
l'importanza delle funzioni del Comitato.
13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità
accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito
nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità
delle Nazioni Unite.
Articolo 35
I rapporti degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere
efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi
conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno
ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.
3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.
4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato
non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente.
Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati
a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta
considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 comma 3 della presente
Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato
il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36
Esame dei rapporti
1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e
raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e
li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere
dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può
richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all'esecuzione
della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione
del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che
esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione
nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre,
a meno ché il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi
alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare
a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto,
saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti
a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro
paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che
riguardano questi rapporti.
5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate,
ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti,
i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno
di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all'occorrenza da osservazioni
e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.
Articolo 37
Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato
1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri
nell'adempimento del loro mandato.
2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni
attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per
l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione
internazionale.
Articolo 38
La relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare
la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.
(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno
il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato.
Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi
competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione
in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite
a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano
nel campo delle loro attività.
(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga
opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti
Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle
rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali
di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell'esercizio delle
loro funzioni.
Articolo 39
Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea
Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti
e fare raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni
ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono
inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli
Stati Parti.
Articolo 40
Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati
Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi
l'applicazione della presente Convenzione.
2. Non oltre sei mesi dall'entrate in vigore della presente Convenzione, la
Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati
Parti.
Articolo 41
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della
presente Convenzione.
Articolo 42
Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli
Stati e dalle Organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 43
Consenso ad essere impegnato
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari
ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d'integrazione firmatarie.
Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali
d'integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.
Articolo 44
Organizzazioni Regionali d'Integrazione
1. Per "Organizzazione regionale d'integrazione" si intende ogni organizzazione
costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri
hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da
questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali
organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito
disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario
qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si
applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo
47, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale d'integrazione
non sarà tenuta in conto.
4. Le Organizzazione regionali d'integrazione, relativamente a questioni rientranti
nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto
nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei
loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni
non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio
diritto, e viceversa.
Articolo 45
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo
il deposito del ventesimo trumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione regionale che ratifica,
confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo
strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo
il deposito di quello stesso strumento.
Articolo 46
Riserve
1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione
non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 47
Emendamenti
1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione
e sottometterlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati
Parti, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi
su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno
un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di
tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto
gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato
dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e' sottoposto
per approvazione all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.
2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo
articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale
il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del
numero degli Stati Parti. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore
per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento
di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati
Parti che l'hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso,
un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente
articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà
in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data
alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due
terzi del numero degli Stati Parti.
Articolo 48
Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica
scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia
sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario
Generale.
Articolo 49
Formati accessibili
Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati
accessibili.
Articolo 50
Testi Autentici
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente
Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari,
essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente
Convenzione.
Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità
Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Uno Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce
la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità
("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza
di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano
istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione
da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato
Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
(a) la comunicazione è anonima;
(b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione
o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione;
(c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è
stata o e' in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento;
(d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti,
a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il
richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
(e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando
(f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell'entrata
in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che
quei fatti continuino dopo quella data.
Articolo 3
Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il
Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata
all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà
al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni
che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per
rimediare alla situazione.
Articolo 4
1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione
nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all'urgente attenzione
dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte
prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili
siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel
merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà
riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate
ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il
Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato
Parte censurato ed al postulante.
Articolo 6
1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi
o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione,
il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare l'informazione
e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l'informazione in questione.
2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato
nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato
può designare uno o più dei suoi membri a condurre un'inchiesta
e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato.
Ove cio' sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può
includere una visita sul territorio di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato trasmetterà
i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato
Parte censurato.
4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato,
entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi
dal Comitato,.
5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello
Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.
Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel
suo rapporto ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura
presa in risposta ad un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente
Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi
di cui all'articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo
circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente
Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato
prevista agli articoli 6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il
depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e
delle Organizzazioni regionali d'integrazione della Convenzione nella sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati
firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione.
Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali
d'integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato
o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi
Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente
confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12
1. "Organizzazione regionale d'integrazione" designa un'organizzazione
costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri
hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da
questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno,
nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l'ampiezza delle loro competenze
per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo
Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica
sostanziale sull'estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti a "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicheranno
a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi
strumento depositato dall'Organizzazione regionale d'integrazione non sarà
tenuto in conto.
4. Le Organizzazioni regionali d'integrazione, in questioni rientranti nell'ambito
delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni
degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri
che sono Parte di questo Protocollo. Tale organizzazione non eserciterà
il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio
diritto, e viceversa.
Articolo 13
1. Riguardo all'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo
strumento di ratifica o d'adesione.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d'integrazione che ratifica, confermando
o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento,
il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito
del proprio strumento.
Articolo 14
1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo
non saranno ammesse.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15
1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo
e presentarlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati
Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli
Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in
cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli
Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà
la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi
emendamento, adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti
e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all'Assemblea Generale
per l'approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l'accettazione.
2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1
di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il
numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero
degli Stati Parti alla data della sua adozione. Successivamente, l'emendamento
entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo
al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà
vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica
scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà
effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 17
Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente
Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari,
essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,
hanno firmato il presente Protocollo.
02/03/2007