| |
Il diritto all'integrazione
scolastica
Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 104/92 tutti gli alunni in situazione
di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni
di ogni ordine e grado . Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo
esigibile: la scuola non può rifiutare l'iscrizione e se lo fa
commette un illecito penale. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni
superiore alla capacità ricettiva della scuola, deve essere data
precedenza all'iscrizione degli alunni con handicap e per quelli in situazione
di gravità. Il diritto all'integrazione scolastica è garantito
anche per l'asilo nido e l'università.
Come attivare il sistema di
inclusione scolastica
Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la
propria Asl di residenza e richiedere:
" L'attestazione di alunno in situazione di gravità: è
il certificato che reca l'indicazione della patologia da cui è
affetto l'alunno con la specificazione dell'eventuale carattere di particolare
gravità della stessa e le sue conseguenze funzionali. Tale attestazione
di norma viene rilasciata dalla Commissione della ASL che accerta lo stato
di handicap ai sensi della Legge 104/92 entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta della famiglia.
" La diagnosi funzionale. È la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno che non
si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone
anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. È redatta
dall'Unità Multidisciplinare territoriale dell'ASL di competenza
che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della
riabilitazione, dal medico specialista e operatori sociali in servizio
presso l'Unità Sanitaria Locale. Tale documento costituisce il
necessario presupposto per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale
(PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e in base a tale documento
la scuola deve porre in essere tutte le iniziative volte a ottenere le
risorse necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'insegnante
di sostegno, richiesta di eventuale trasporto, ecc.).
I genitori devono poi procedere, entro gennaio, all'iscrizione del proprio
figlio presso l'Istituto scolastico prescelto, presentando alla scuola
l'attestazione di alunno in situazione di handicap e la diagnosi funzionale
e segnalando particolari necessità quali, ad esempio, trasporto,
esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia. Questa
procedura si ripete al momento dell'iscrizione in ogni ordine di scuola.
Una volta effettuata l'iscrizione il Dirigente
scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più
idonea per l'integrazione dell'alunno disabile.
Il Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.) è
il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità
, predisponendo, già prima dell'inizio dell'anno scolastico, un'analisi
della situazione di partenza e l'individuazione degli interventi didattici,
educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello
stesso. È composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di
sostegno già in servizio presso l'Istituto, dai rappresentanti
dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell'ipotesi di scuola
superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.
Il G.L.H. operativo si compone degli insegnanti
del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità,
dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno,
dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli
operatori socio-sanitari del Distretto socio-sanitario territoriale e/o
quelli che hanno già in carico l'alunno. A seguito dell'avvenuta
iscrizione dell'alunno con disabilità il G.L.H. operativo provvede
a redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e il Progetto Educativo
Individuale (P.E.I.), oggi anche detto Progetto Educativo Personalizzato
(P.E.P.).
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla
diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. con il
quale viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo
conseguite o da conseguire dell'alunno con disabilità; mette in
evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno.
Il Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato consiste in un vero
e proprio progetto di vita scolastica in cui vengono definiti gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione
e all'integrazione scolastica. Nel P.E.I. vengono individuati per ogni
area (cognitiva, affettiva, di autonomia), gli obiettivi, le strategie
operative, el attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti.
Il Dirigente Scolastico ha il compito di: avanzare la richiesta per l'insegnate
di sostegno, contattare gli enti locali per l'assegnazione di eventuali
assistenti all'autonomia o alla comunicazione e l'attivazione di un adeguato
trasporto scolastico, individuare tra i collaboratori scolastici anche
l'assistente di base.

Insegnante di sostegno
È un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe
in cui è presente l'alunno con disabilità. Non deve essere
considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione.
Viene assegnato dal Dirigente dell'istituto alla classe che accoglie l'alunno
disabile.
Il Dirigente scolastico inoltra al Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato
agli Studi) competente tutta la documentazione raccolta al momento dell'iscrizione
(certificato che attesta la condizione di disabilità e che va richiesto
alla ASL di residenza ed è rilasciato dal servizio di Neuropsichiatria
infantile del territorio di residenza) e chiede le ore di sostegno necessarie
(risultanti dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio
di classe); l'art. 40 della L. 449/1997 ha previsto un posto nell'organico
degli insegnanti di sostegno ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole
pubbliche della Provincia (ci possono essere deroghe per casi di particolare
gravità individuale).
Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato
un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare
un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, innanzi
al Tribunale ordinario ed avverso l'Istituto Scolastico, il Centro Servizi
Amministrativi e il Ministero della Pubblica Istruzione.
Assistente specialistico scolastico
Si tratta di un servizio erogato dal Comune di residenza in caso di difficoltà
legate all'autonomia e alla comunicazione (l'insegnante di sostegno svolge
un livello di assistenza propriamente didattica). Si tratta di una figura
professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che svolge assistenza
specialistica nei casi di particolare deficit.
Compiti: es. prendere appunti per disabili sensoriali, paraplegici, tetraplegici
o afasici, sostenere disabili intellettivi nell'utilizzo del computer,
possono svolgere un'attività di educazione alle autonomie di base,
agevolando le relazioni all'interno della classe nell'ambito un più
ampio progetto educativo che coinvolge insegnante di sostegno, insegnante
di sostegno, insegnanti curriculari e, appunto, assistente specialistico.
Assistente di base
È un collaboratore scolastico (bidello) che ha il compito di accompagnare
l'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola
e negli spostamenti nei suoi locali, di accompagnarlo ai servizi igienici,
di aiutarlo nella cura dell'igiene personale. È designato dal Dirigente
Scolastico tra il personale A.T.A.
Trasporto scolastico
Il trasporto dell'alunno con disabilità dalla propria abitazione
alla scuola e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità
e deve essere garantito dall'ente locale ed effettuato con un mezzo idoneo
assicurando anche la figura di un accompagnatore (oltre che quella di
un autista). Tale servizio è totalmente gratuito.
Gite scolastiche
L'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche e pertanto
la scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e
gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore.
|